Navigatori e genti di mare - L'età medievale

Marinai e genti di mare
La disciplina

 

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Marinai e genti di mare
Fonti

In età medievale, tutte le Marine previdero, nei propri ordinamenti interni, varie pene disciplinari con il fine di assicurarsi un determinato comportamento da parte del personale imbarcato, in particolar modo durante lo stato di guerra e, comunque, in ogni caso di impegno militare in genere. Non solo, la necessità di prescrivere precise norme per i propri equipaggi divenne imprescindibile in tutte le altre occasioni della navigazione, sia durante il servizio sulle imbarcazioni che nei periodi di sbarco in terraferma. Ne costituiscono un esempio significativo gli ordinamenti aggiunti al Breve dell’Ordine del mare come previsto negli antichi Statuti Pisani, nei quali si sanciva la pena di morte per quanti, al segnale di battaglia, non si fosse lanciato all’assalto del nemico, mentre la confisca dei beni e la prigione erano assicurate per coloro che non avessero obbedito all’ordine di ritirata.

In particolare, la disciplina a bordo delle navi pisane, nel corso del Trecento, era affidata ai correctores marinarium, mentre per ogni tipo di mancanza era prevista una punizione, che poteva essere diminuita o aumentata a giudizio del capitano. Le infrazioni più frequenti erano la bestemmia e il turpiloquio, punite con la multa di 5 lire. Il furto era punito con la fustigazione, inferta lungo tutto il corridoio centrale, da prua a poppa. Per rissa, percosse e ferimenti era prevista una multa da 1 a 10 lier, a seconda della gravità del crimine. Per l'omicidio la pena era la decapitazione. Per gli insulti ci si affidava al giudizio del capitano. Chi era sorpreso a giocare a dadi (ludum zardi), sia sulla nave che a terra, veniva multato di 5 lire e in più il capitano costringeva il vincitore a restituire al perdente tutta la cifra. Le multe dovevano essere ritirate dagli scribani o dai massari, ai quali spettavano 12 denari per ogni lira di multa.
Gli unici premi previsti per l'equipaggio erano in relazione alle battaglie: prima di un arrembaggio il capitano poteva promettere una cifra in regalo al primo che fosse salito sulla nave nemica. A questo fine egli faceva suonare la tromba e poi gridava la sua promessa; una volta a terra i consoli dell'Ordine del mare erano obbligati a sborsare la cifra stabilita, qualunque essa fosse.
Quando poi venivano catturate delle navi di pirati, contro di loro il capitano poteva procedere a suo giudizio, subito e senza processo, oppure trasportandoli a Pisa e affidandoli agli ufficiali del Comune. Delle merci trovate sulle navi dei pirati, spettava alla ciurma tutto ciò che stava in coperta: ognuno prendeva più che poteva. Per il resto la metà andava al Comune di Pisa, tramite un funzionario apposito, un ottavo all'ammiraglio, un ottavo ai capitani, un ottavo agli altri ufficiali, un'ottavo all'Opera della chiesa di San Ranieri di Pisa.



I regolamenti

 

Un aspetto della navigazione marittima abbastanza negletto dalla storiografia, ma pur dotato di grande importanza, è quello del rapporto tra il proprietario, all'epoca coincidente col capitano della nave, ed il suo equipaggio; così come quello dell'evoluzione subita da questo rapporto nel corso dei secoli del medioevo. Pisa è infatti in quell'epoca un sostanziale punto di riferimento quanto a quest'argomento, per essere una forte potenza marittima e navale.
La "profit sailing", in base alla quale l'equipaggio partecipa ai profitti conseguiti dall'esercizio della nave, non era una novità, ma trovò nel Mediterraneo un impulso nuovo sulla scia delle leggi marittime bizantine che presentavano tale forma di arruolamento dell'equipaggio, e che rimase valido per i primi secoli del medioevo. Pisa, come Venezia e Genova, ma a differenza di Amalfi, adottò fin dal XII secolo un'altra forma, quella della "wage sailing" nella quale l'equipaggio era pagato con un salario prefissato: nell'economia in espansione i pisani potevano assumersi i rischi dell'intrapresa marittimo-commerciale, diminuendone in tal modo i costi variabili ed innalzando, quindi, i profitti.
I motivi che sollecitarono i capitani-proprietari pisani ad assumersi integralmente i rischi della navigazione, trova la sua risposta nella rubrica "De naulo navium" del Constitutum Usus, la legge marittima della città del 1160-1161, laddove si stabilisce che essi avevano diritto - salvo precise eccezioni, che trovarono un ampliamento nel successivo Breve Curiae Maris Pisanae Civitatis - di ricevere l'intero nolo per il carico trasportato, sia nel caso che il viaggio commerciale si fosse concluso con profitto per i mercanti che avevano noleggiato la nave, sia nel caso contrario.

I Pisani godevano poi di un proprio codice che regolava la navigazione, le così dette “Consuetudini del mare”. Vi si contenevano norme e leggi che erano rispettate dovunque, non solo per la potenza marittima della città, riconosciuta in tutto il Mediterraneo, ma anche perché nel 1075 avevano ottenuto il beneplacito di Gregorio VII e nel 1081 anche l’approvazione di Enrico IV, che sempre garantì a Pisa maggiori e più importanti riconoscimenti e autonomie.

 

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