Marinai
e genti di mare
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In età medievale, tutte le
Marine previdero, nei propri ordinamenti interni, varie pene disciplinari
con il fine di assicurarsi un determinato comportamento da parte del personale
imbarcato, in particolar modo durante lo stato di guerra e, comunque,
in ogni caso di impegno militare in genere. Non solo, la necessità
di prescrivere precise norme per i propri equipaggi divenne imprescindibile
in tutte le altre occasioni della navigazione, sia durante il servizio
sulle imbarcazioni che nei periodi di sbarco in terraferma. Ne costituiscono
un esempio significativo gli ordinamenti aggiunti al Breve dell’Ordine
del mare come previsto negli antichi Statuti Pisani, nei quali si sanciva
la pena di morte per quanti, al segnale di battaglia, non si fosse lanciato
all’assalto del nemico, mentre la confisca dei beni e la prigione
erano assicurate per coloro che non avessero obbedito all’ordine
di ritirata. |
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| I regolamenti |
Un aspetto della navigazione marittima abbastanza negletto dalla storiografia,
ma pur dotato di grande importanza, è quello del rapporto tra il
proprietario, all'epoca coincidente col capitano della nave, ed il suo
equipaggio; così come quello dell'evoluzione subita da questo rapporto
nel corso dei secoli del medioevo. Pisa è infatti in quell'epoca
un sostanziale punto di riferimento quanto a quest'argomento, per essere
una forte potenza marittima e navale. I Pisani godevano poi di un proprio codice che regolava la navigazione, le così dette “Consuetudini del mare”. Vi si contenevano norme e leggi che erano rispettate dovunque, non solo per la potenza marittima della città, riconosciuta in tutto il Mediterraneo, ma anche perché nel 1075 avevano ottenuto il beneplacito di Gregorio VII e nel 1081 anche l’approvazione di Enrico IV, che sempre garantì a Pisa maggiori e più importanti riconoscimenti e autonomie.
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