La
carriera di un cavaliere del mare
Ritratto
di Cosimo I nelle vesti di granmaestro dell’Ordine di S. Stefano
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Prima dell’istituzione dell’Ordine Militare
e Marittimo di Santo Stefano, il sistema di gestione della Marina toscana
lasciava molto a desiderare.
Cosimo I ricorreva infatti a mercenari, arruolando di volta in volta sia
marinai che ufficiali, mal pagati e come tali assai poco affidabili.
Del resto, il sistema di dare in appalto a un generale la gestione dell’unità
navale con l’equipaggio arruolatovi, con a carico la responsabilità
di rifondere il Medici in caso di perdita dell’imbarcazione, spingeva
l’appaltatore a ridurre al minimo i rischi e, di fatto, alla resa
(cioè, alla fuga) sistematica.
Non mancarono gli esempi disastrosi provocati da questo sistema.
Il sovrano si convinse dunque dell’opportunità di garantirsi
un gruppo di sudditi, fedeli e dediti a un’ideale, ma anche preparati
professionalmente, sui quali contare per la realizzazione di un’armata
marittima veramente efficace. L’istituzione del Sacro e Militar
Ordine di S. Stefano rispose egregiamente a questa esigenza.
Vi si indirizzarono infatti i rampolli più ambiziosi e promettenti
delle élites dirigenti locali, delle riottose aristocrazie toscane,
delle famiglie più benestanti che aspirassero al riconoscimento
sociale.
Comun denominatore, lo spirito di fedeltà ed il legame di gratitudine
verso il gran maestro dell’Ordine, ovvero, lo stesso granduca.
Dopo alcune complesse trattative, il papa Pio IV concesse a Cosimo il
breve “Dilecte Fili” con il quale si autorizzava
la creazione dell’Ordine, che fu fondato il 1° di ottobre 1561,
mentre con le bolle “His quae” (1° febbraio 1562)
e “Altitudo” (7 luglio 1562), si approvarono il complesso
di regole, norme (gli “statuti”) e di privilegi
che dovevano costituire le prerogative organizzative e disciplinari della
Religione stefaniana.

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L'organizzazione
Cavaliere
stefaniano, stampa del XVIII secolo

Ignazio Fabroni, Giovan Battista
Alfaroli, cavaliere stefanano, a bordo di una galera, (1664-1688) |
L’organizzazione interna e navale dell’Ordine stefaniano
venne dunque disciplinata accuratamente negli statuti, aggiornati in varie
edizioni, delle quali la principale è la seconda, del 1590, rimasta
in vigore sino alla riforma lorenese del 1764.
Le gerarchie maggiori dell’Ordine e della Marina di S.Stefano sono
le seguenti:
Il Gran Maestro
è il capo al quale obbediscono ciecamente tutti i cavalieri
di qualsiasi grado e dignità; da lui, inoltre, dipendono tutti
i ministri e gli altri membri dell’Ordine a qualsiasi titolo. Propone
e promulga le leggi e le costituzioni, ed a lui solo spetta modificarle,
l’abolirle, il farne delle nuove.
Il Commendatore Maggiore
rappresenta la dignità e preminenza sovrana, essendo eletto
a vita dallo stesso Gran Maestro e rappresentandolo in tutte le prerogative
col titolo di “luogotenente”.
Il Gran Contestabile
la sua autorità si estende sopra tutte le truppe da sbarco,
specialmente durante le azioni terrestri. Dirige personalmente le forze
di sbarco, richiedendo, quando necessario, l’intervento delle artiglierie
delle navi.
L’Ammiraglio
dipendeva da questo ufficiale l’esito di tutte le imprese
guerresche navali col complesso della flotta stefaniana, il suo ruolo
era cioè in particolar modo legato all’onore della bandiera
e dipendeva direttamente dal granduca.
Il Commissario generale delle galere
suoi compiti erano la custodia e la manutenzione della galere
durante la navigazione e lo “scioverno”; fabbricazione, acquisto
e manutenzione dell’equipaggiamento necessario, dal velame agli
attrezzi, dal vestiario per la ciurma alla pece per calafatare le vele;
alimentazione della ciurma; formazione dei ruoli di ufficiali, maestranze
e marinai; erogazione delle paghe e inventariazione delle prede fatte
e schiavi catturati.
Quanto ai cavalieri:
I “cavalieri militi”:
- per giustizia – ammessi cioè all’Ordine in virtù
del superamento di un vero e proprio processo teso a verificare i quattro
quarti di nobiltà del casato d’origine (le “provanze
di nobiltà”), oltre a soddisfare un certo numero di requisiti
(la nascita legittima, l’età superiore ai 17 anni, la buona
condotta, la nascita in luoghi riconosciuti come città, il godimento
di un patrimonio sufficiente a garantire uno stile di vita adeguato,
il poter provare la residenza nelle maggiori magistrature cittadine
dei propri antecedenti, il non aver mai esercitato arti vili o meccaniche);
- per commenda – ammessi a seguito della fondazione di una commenda
di padronato, cioè di un patrimonio di beni mobili od immobili
conferiti all’Ordine tramite la forma del fidecommesso (strumento
questo di nobilitazione dei rappresentanti più facoltosi, ma
non nobili, delle classi dirigenti toscane); di una commenda di grazia,
conferita per volontà sovrana; o di una commenda di anzianità,
assegnata ai cavalieri in base a diritti acquisiti dopo un certo tempo
e in virtù dell’esercizio prestato nell’ambito delle
attività della Religione.
I “cavalieri ecclesiastici”:
- cavalieri militi sacerdoti – tenuti a provare la propria nobiltà
come i cavalieri per giustizia,
- cavalieri cappellani – ammessi senza esser sottoposti al processo
di nobiltà.
I “cavalieri serventi”:
- serventi d’armi – col compito di ausilio dei cavalieri
militi nelle imprese militari,
- serventi d’ufficio o tàu – addetti al servizio
amministrativo e di cancelleria, o d’ausilio ai cavalieri durante
la loro permanenza a Pisa.

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Disciplina

Frontespizio degli Statuti dell'Ordine dei Cavalieri di
Santo Stefano |
I cavalieri rispondevano alla Regola di San Benedetto,
con l’obbligo di carità, di castità coniugale (mantenendo
cioè la possibilità di contrarre matrimonio, un particolare
rilevante per favorire l’adesione delle aristocrazie e nobiltà
toscane, assai sensibili alla necessità di sopravvivenza del proprio
casato), di ubbidienza ai propri superiori ed alle norme statutarie.
Gli statuti riservavano alla disciplina norme dettagliate
e severissime. Vi erano poi dei regolamenti separati, redatti in vista
di spedizioni specifiche o in occasioni particolari, che venivano rinnovati
e riformati periodicamente. Regole minuziose regolavano poi l’imbarco,
impartite di volta in volta alla bisogna dai comandanti in carica. Si
dica, a onor del vero, che i cavalieri non mancarono di dare segni di
insubordinazione e di arroganza, insofferenti alle costrizioni, spesso
ricorrevano ad esenzioni più o meno giustificate per evitare d’imbarcarsi.
La loro tracotanza divenne presto proverbiale, nnostante i richiami e
le rpetute punizioni impartite dagli organi deputati al controllo disciplinare.
Si ricordi solo un episodio particolarmente violento, occorso nell’estate
del 1568, quando otto cavalieri irruppero nel monastero di San Jacopo,
a Firenze, violentando alcune monache.
Tra le regole più comuni stabilite per mantenere l'ordine a bordo,
significative perché testimoniano la necessità di regolare
comportamenti ben precisi, si ricordano il divieto di portare con sé
eccesso di bagagli o di vestiario, dormire nell’alloggio assegnato
e non a poppa (più confortevole, ma riservata al capitano ed agli
ufficiali), di comportarsi onestamente con servitù e equipaggio,
di non scendere a terra senza previo permesso.
Anche per le più alte gerarchie vigeva una certa severità,
come dimostra quanto avvenne nel 1586, quando un capitano che non aveva
obbedito all’ordine di attacco dell’ammiraglio fu strangolato
e gettato a mare.
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